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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Manutenzione frontalini balconi

La Cassazione si pronuncia ancora in materia di balconi aggettanti e frontalini

Cassazione, Ord.25 ottobre 2018 n. 27083


Il provvedimento in rassegna muove dalle contestazioni, espresse nel precedente giudizio di merito,in ordine alla spettanza delle spese di manutenzione dei frontalini dei balconi.

La Corte, riassumendo il proprio indirizzo statuisce che il principio consolidato e condiviso dalla Corte è che il balcone costituisce prolungamento dell’unità immobiliare esclusiva e dunque anche tale manufatto ricade nella medesima proprietà esclusiva; fanno eccezione solo “i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (ex multis Cass.6624/2012).

Affinchè il costo della manutenzione possa essere imputato al Condominio “non occorre che l’edificio mostri pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto”.

La disamina di tale aspetto spetta ovviamente al Giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento. Si tratta infatti di una valutazione dei fatti e dei documenti di causa che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile dal giudice di legittimità.

La pronuncia in rassegna, salutata da alcuni come innovativa, non sembra in realtà spostare i termini della interpretazione fin qui condotta e maturata dalla stessa Corte di Cassazione in tema di balconi e segnatamente di frontalini e spettanza della relativa spesa manutentiva.

Riteniamo pertanto di poter affermare che la attribuzione delle spese di manutenzione dei frontalini e in genere degli elementi decorativi frontali di un balcone segua le regole di sempre e che pertanto possa essere attribuita all’intera collettività condominiale solo ove riferibile ad una generale gradevolezza estetica cui i balconi esclusivi contribuiscono.

Spetta all’assemblea, prima ancora che alla sede giudiziaria, dirimere eventuali contrasti sulla eventuale contribuzione del manufatto esclusivo alla gradevolezza estetica dello stabile, alla luce di eventuali previsioni di regolamento.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata

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