Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il diritto alla permanenza dei dispositivi di rimozione della barriere architettoniche sussiste anche in caso di decesso del disabile
Tribunale di Bolzano 29-5-2018 n. 674
Riteniamo di riportare questa pronuncia, ancorchè di qualche mese fa, poiché a quanto consta è una delle prime espressioni, recepita da una corte di merito, del principio già espresso dalla Corte di Cassazione in ordine al valore delle acquisizioni in tema di rimozione delle barriere architettoniche.
La vicenda in fatto riguarda l’installazione di un dispositivo di ausilio, nella specie un servoscala, in precedenza installato da una condòmina disabile nel proprio condominio.
Deceduta la condòmina disabile, il Condominio ne aveva chiesto la rimozione non sussistendo più l’esigenza posta a base dell’installazione.
Il Tribunale di Bolzano ha tuttavia respinto la domanda ritenendo legittima la permanenza del dispositivo siccome essenziale alla rimozione degli ostacoli architettonici all’accessibilità dello stabile ed inoltre ha affermato la legittimazione dell’erede della deceduta a contraddire in giudizio la domanda di rimozione.
La pronuncia si colloca in perfetta sintonia con la Sent.Cass.3858 del 26-6-2016 avente ad oggetto identica questione. Secondo la Corte infatti “La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - nel caso di specie, l'installazione di un servo scala - sorretta da evidenti principi di solidarietà, prescinde dalla persistente presenza di un condomino disabile, di talché il diritto alla conservazione e all'utilizzo degli anzidetti dispositivi provvisori, qualora già installati, non può configurarsi quale un diritto personale, intrasmissibile, del condomino disabile, pertanto, lo stesso non viene meno con il suo decesso”.
Secondo la Corte, infatti, la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue, attraverso la tutela dell'interesse particolare dell'invalido, un interesse generale alla accessibilità agli edifici. Sebbene la genesi dell'innovazione realizzata dal disabile sia strettamente legata alla presenza della persona affetta da minorazione, non vale lo stesso per l'utilizzo del dispositivo, che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dato che in ogni caso la funzione di superamento della barriera realizzata mediante il contributo pubblico non viene meno quando manca la persona nel cui interesse il dispositivo è stato installato e quindi va esclusa la configurabilità di un "diritto personalissimo" all'uso dell'impianto, con conseguente legittimazione a proseguire il processo da parte degli eredi del portatore di handicap diventati gli attuali condomini, nonché potenziali utilizzatori dello stesso.