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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

correzione del verbale di delibera

È consentita la correzione del verbale di delibera dopo l'assemblea solo per correggere errori materiali, purché ciò non incida sul computo delle maggioranze.

Cassazione II - 31 marzo 2015, n. 6552


Con questa sentenza la Suprema Corte ha risolto la questione se il verbale dell’assemblea condominiale debba essere redatto, corretto e chiuso necessariamente nel corso e alla presenza dell’assemblea condominiale, oppure possa essere redatto, corretto o modificato anche in assenza dell’organo collegiale, essendo, al riguardo, sufficiente che il verbale riporti la sottoscrizione del Presidente e del Segretario che lo hanno redatto o modificato, specificando se l’inserimento nel verbale, al termine o dopo lo scioglimento dell’assemblea condominiale, di un condomino considerato “assente” nel corso dell’intero procedimento collegiale (costituzione, discussione e deliberazione) costituisca (o non) “mero errore materiale” e legittimi, pertanto, la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi raggiunti nel corso della riunione assembleare.

Due condomini impugnavano una delibera condominiale sia per assunti vizi relativi alla sua verbalizzazione, la quale era stata modificata in alcune indicazioni riguardanti la presenza e l’assenza di altri condomini successivamente alla chiusura dell’assemblea stessa che sulla legittimità riguardanti alcun lavori.

La domanda era stata respinta in due gradi di giudizio e la Corte di legittimità ha stabilito che eventuali interventi di correzione meramente materiali apportati al verbale dopo la chiusura dell’assemblea, su disposizione del Presidente e con l’esecuzione da parte del segretario, non comportano l’invalidità della relativa delibera quando le rettificazioni – comunque controllabili successivamente – non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l’assunzione della delibera stessa, nel senso che non l’abbiano fatta venir meno.

Secondo la sentenza selezionata la correzione apportata nella copia del verbale assembleare consegnata ai due ricorrenti non inficia la validità della deliberazione assunta per la quale, eliminato l’errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell’effettiva partecipazione dei condomini presenti (anche per delega), era stato comunque raggiunto il quorum necessario.

E’ opportuno, tuttavia, precisare che, in tema di condominio di edifici, deve invece considerarsi nulla la deliberazione assembleare che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell’assemblea stessa e l’allontanamento di alcuni condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da una nuova rituale convocazione a norma dell’art. 66 disp. att. c.c., risultando violate sia le disposizioni sulla convocazione dell’assemblea sia il principio della collegialità della deliberazione.

Vedasi anche Cass. n. 18192 del 2009 e Cass. n. 24132 del 2009.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata

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