Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L’Autorità Giudiziaria non può sindacare le scelte dell’assemblea
Se non ci sono vizi formali la decisione dell'assemblea non può essere messa in discussione
Un condominio necessita di interventi di manutenzione e l’assemblea, a seguito di più riunioni e valutato l’importo dei vari preventivi pervenuti, delibera di demandare la scelta dell’impresa esecutrice all’amministratore che, nella selezione della ditta, dovrà seguire criteri definiti e precisi.
In relazione all’eccesso di potere, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante”