Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Aggravio nella ripartizione delle spese condominiali, annullamento della delibera
E' necessario distinguere l'oggetto della delibera fra ripartizione delle spese comuni e definizione dei criteri di ripartizione
"Secondo il costante orientamento di questa Corte, riguardo alle delibere dell'assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c. ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell'esercizio della attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 n. 2 e 3 c.c., vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137, ultimo comma, c.c. (Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4806; Cass. 9-2-1995 n. 1455; Cass. 8-6-1993, n. 6403)."
La Corte di Cassazione civile, sezione II, con la sentenza 21.05.2012 n. 8010 stabilisce che, in tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, stabilisce i criteri di ripartizione o modifica quelli stabiliti in precedenza dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre esse sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi al momento della ripartizione in concreto delle spese.
Pertanto, è annullabile e non nulla la delibera che riguardi l'aggravio ingiustificato dei costi che un condomino deve sostenere in relazione alla nomina, non necessaria, di un tecnico per la redazione di un computo metrico, ritenuto non necessario.