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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Assemblea condominiale: per risolvere la questione della validità liticonsorte necessario il Condominio

Se l'assemblea condominiale si divide in due gruppi con due presidenti, la delibera adottata è nulla?


La Suprema Corte si pronuncia con la Sentenza n. 20492/2011.

Alcuni condomini convengono in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, il Condominio di cui fanno parte, rappresentando di non aver ricevuto o di aver ricevuto in ritardo la convocazione per partecipare all'assemblea di fine anno.

Il giorno dell'assemblea si crea un disaccordo, tra i condomini presenti, in merito a chi deve presiedere l'assemblea. In conseguenza di ciò si formano due gruppi che nominano il rispettivo presidente e il segretario. Il gruppo di cui non fanno parte i ricorrenti approva alcuni argomenti all'ordine del giorno.

Il Condominio convenuto si costituisce, osservando che in seconda convocazione sono stati presenti tutti i condomini, pertanto la delibera adottata è valida.

Il Tribunale annulla tutte le deliberazioni adottate dal gruppo di condomini di cui non fanno parte i ricorrenti, ma la Corte di Appello di Bologna respinge la domanda di annullamento in precedenza formulata e dichiara che l'assemblea tenuta dal gruppo di condomini di cui non fanno parte gli originari ricorrenti non è qualificabile alla stregua di un'assemblea condominiale.

Ciò, sulla base che la mancata citazione nel giudizio di appello del Condominio e di tutti i condomini non evocati in giudizio in primo grado non lede il principio di integrità del contraddittorio e che l'asserito vizio di convocazione relativo a alcuni condomini non può essere fatto valere al fine di invalidare l'assemblea in quanto deducibile solo dalle parti interessate che, tuttavia, non hanno sollevato eccezioni in sede di assemblea né hanno impugnato la delibera. Il Tribunale ha annullato una delle due assemblee, ma non ha accertato la validità dell'altra. Inevitabile il ricorso per Cassazione.

Le parti deducono la violazione dell'integrità del contraddittorio nel processo di secondo grado. La Suprema Corte sentenzia che la motivazione adottata dal giudice di appello non ha attinenza con la questione che le è stata sottoposta.

Infatti, non era in contestazione la legittimazione attiva di chi già aveva proposto appello, quanto piuttosto la qualità di litisconsorte necessario delle parti del giudizio di primo grado, ovvero, il Condominio o dei condomini che non erano stati citati in giudizio innanzi al Tribunale. Sussiste la lamentata causa di nullità della sentenza di secondo grado, in quanto, essendosi impugnata una delibera che, secondo prospettazione, vincolava il Condominio e quindi tutti i condomini, doveva essere garantita la presenza in giudizio anche dell'ente di gestione, al fine di permettere che la sentenza non fosse inutiliter data nei confronti dei condomini non evocati in causa.

 




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