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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Installazione ascensore singolo condòmino

È legittima l'installazione di un ascensore da parte del singolo condòmino, poiché rientra fra le facoltà previste dall'art.1102 cod.civ.

Cass. Ordinanza 5 dicembre 2018 n. 31462


La pronuncia in rassegna conferma l’indirizzo ormai intrapreso da alcuni anni a tutela delle iniziative di installazione di impianti di ascensore nel condominio, volti ad eliminare, o quanto meno attenuare il disagio dovuto alla presenza di barriere architettoniche.

La vicenda riguarda la domanda di condanna proposta da alcuni condòmini nei confronti di altri condòmini, che avevano realizzato un impianto di ascensore nel condominio. La doglianza era fondata su una pretesa illegittimità delle modificazioni apportate dai condòmini convenuti, poiché l’ascensore avrebbe eccessivamente ristretto il passaggio e avrebbe inoltre ridotto la luminosità e la ventilazione.

La domanda veniva respinta sia in primo grado che in sede di appello.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello sulla base dei seguenti rilievi.

In primo luogo i convenuti avevano assunto ogni spesa di installazione e modificazione a proprio carico e la collocazione dell’impianto di ascensore rientra pertanto fra le facoltà di utilizzo della cosa comune di cui all’art.1102 cod.civ., che comprende anche le innovazioni nel rispetto dei limiti del pari uso altrui e del divieto di alterare la destinazione del bene.

In secondo luogo l’installazione dell’ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche deve ritenersi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento (Cass.14096/2012 e 10852/2014).

Nel proprio ragionamento la Corte si richiama ad altre pronunce del Collegio, in particolare la Sent.7938/2017 per la quale in tema di eliminazione delle barriere architettoniche la L.13/1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di interesse pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale l’accessibilità agli edifici. Sicchè la norma di Regolamento che assoggetta al consenso assembleare le modificazioni della cosa comune assume valore recessivo ed è inidonea a impedire l’esecuzione di lavori indispensabili a garantire la reale accessibilità all’immobile, bastando verificare se tali opere siano conformi al dettato dell’art.1102 cod.civ..

Nel provvedimento in rassegna la Corte si richiama altresì alla propria Sentenza n.6129/2017, per la quale l’installazione di un ascensore su area comune allo scopo di eliminare le barriere architettoniche rientra fra le disposizioni di cui alla Legge n.13/1989 art.2 commi 1 e 2: ne discende che in caso manchi la volontà dell’assemblea l’interessato può provvedere a propria cura e spese alle opere di rimozione nel rispetto dei limiti di cui agli artt.1120 e 1121 cod.civ.

Peraltro la verifica del rispetto di tali limiti non può non tenere conto del principio di solidarietà condominiale che implica il contemperamento dei vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili alla eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, se non ad eliminare del tutto, quanto meno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario del’abitazione.

Va notato che tale indirizzo, ormai consolidato nel giro di pochi anni, è stato condiviso dal Tribunale di Roma che, con sentenza n.22022 del 15 novembre 2018 ha ritenuto perfettamente legittima, in forza degli stessi condivisi principi, l’installazione di un ascensore nel condominio da parte di una persona affetta da obesità, e che pertanto pur in mancanza di una specifica patologia viene assimilata al soggetto disabile in quanto si trova in difficoltà nell’accedere al proprio appartamento.

Il diritto alla permanenza dei dispositivi di rimozione della barriere architettoniche sussiste anche in caso di decesso del disabile

Tribunale di Bolzano 29-5-2018 n.674

Riteniamo di riportare questa pronuncia, ancorchè di qualche mese fa, poiché a quanto consta è una delle prime espressioni, recepita da una corte di merito, del principio già espresso dalla Corte di Cassazione in ordine al valore delle acquisizioni in tema di rimozione delle barriere architettoniche.

La vicenda in fatto riguarda l’installazione di un dispositivo di ausilio, nella specie un servoscala, in precedenza installato da una condòmina disabile nel proprio condominio.

Deceduta la condòmina disabile, il Condominio ne aveva chiesto la rimozione non sussistendo più l’esigenza posta a base dell’installazione.

Il Tribunale di Bolzano ha tuttavia respinto la domanda ritenendo legittima la permanenza del dispositivo siccome essenziale alla rimozione degli ostacoli architettonici all’accessibilità dello stabile ed inoltre ha affermato la legittimazione dell’erede della deceduta a contraddire in giudizio la domanda di rimozione.

La pronuncia si colloca in perfetta sintonia con la Sent.Cass.3858 del 26-6-2016 avente ad oggetto identica questione. Secondo la Corte infatti “La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - nel caso di specie, l'installazione di un servo scala - sorretta da evidenti principi di solidarietà, prescinde dalla persistente presenza di un condomino disabile, di talché il diritto alla conservazione e all'utilizzo degli anzidetti dispositivi provvisori, qualora già installati, non può configurarsi quale un diritto personale, intrasmissibile, del condomino disabile, pertanto, lo stesso non viene meno con il suo decesso”.

Secondo la Corte, infatti, la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue, attraverso la tutela dell'interesse particolare dell'invalido, un interesse generale alla accessibilità agli edifici. Sebbene la genesi dell'innovazione realizzata dal disabile sia strettamente legata alla presenza della persona affetta da minorazione, non vale lo stesso per l'utilizzo del dispositivo, che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dato che in ogni caso la funzione di superamento della barriera realizzata mediante il contributo pubblico non viene meno quando manca la persona nel cui interesse il dispositivo è stato installato e quindi va esclusa la configurabilità di un "diritto personalissimo" all'uso dell'impianto, con conseguente legittimazione a proseguire il processo da parte degli eredi del portatore di handicap diventati gli attuali condomini, nonché potenziali utilizzatori dello stesso.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata

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