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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Nessuna nuova tassa sugli ascensori

Nessuna nuova tassa sugli ascensori

Solo interventi mirati per migliorare la sicurezza dei vecchi impianti


Negli ultimi mesi su numerosi mezzi di informazione è stata diffusa la notizia di una presunta “tassa sugli ascensori”, introdotta da un provvedimento messo a punto dal Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) e in procinto di essere adottato dal Consiglio dei Ministri. La notizia in merito alla definizione della tassa ascensori è falsa, come ha già precisato il Ministero con due diversi comunicati stampa.

E’ importante che cittadini e utenti disorientati da notizie inesatte, confuse e tendenziose, abbiano le informazioni necessarie per formarsi un’opinione consapevole rispetto ad una questione importante quale è quella della sicurezza ed integrità fisica delle persone nell’utilizzo dell’ascensore.

Si tratta di un argomento che ormai è all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica da oltre 10 anni e che riguarda la sicurezza degli ascensori installati in Italia prima del luglio 1999.

IL LIVELLO DI SICUREZZA DEGLI ASCENSORI ITALIANI

Si stima che in Italia vi siano oltre 950 mila ascensori in esercizio, il parco impianti più vasto d’Europa e il secondo al mondo dopo quello cinese e tra questi circa 700 mila installati prima del 1999.

L’ascensore è un mezzo di trasporto sicuro, anzi il più sicuro tra quelli maggiormente utilizzati dall’uomo nella società moderna. Essendo un mezzo di trasporto senza conducente, esso è progettato in modo tale che i dispositivi di sicurezza, di cui è dotato, intervengano automaticamente, bloccando il funzionamento dell’impianto, non appena viene rilevata un’anomalia nel funzionamento. Per molti invece il fermo è percepito dall’opinione pubblica come un rischio. Inoltre, come noto, gli ascensori non sono lasciati a se stessi, ma devono essere controllati periodicamente in base al contratto di manutenzione da un manutentore abilitato.

Inoltre ogni due anni, un ingegnere di un organismo competente autorizzato dallo Stato esegue i controlli sullo stato dell’impianto e sul funzionamento dei componenti di sicurezza.

Tuttavia, gli ascensori hanno una vita lavorativa mediamente assai più lunga di quella degli altri mezzi di trasporto, sono ubicati in beni stabili e la tendenza comune è quella di sostituire alcuni componenti usurati nel corso di vari anni migliorando le prestazioni, adeguando gli impianti alle nuove tecnologie oltre che diluire la spesa. Si stima che quasi un terzo dei 950 mila ascensori in esercizio in Italia abbia più di 40 anni e che poco meno di 200 mila siano conformi ai moderni criteri di sicurezza fissati dalla normativa di origine europea per gli impianti di nuova installazione.

Si può quindi affermare che il parco ascensori italiano è caratterizzato da impianti con livelli di sicurezza diversi tra loro, a causa della presenza di un gran numero di impianti vetusti non sottoposti a sufficienti interventi di adeguamento e spesso privi dei dispositivi di sicurezza rispondenti alla corrente regola dell’arte attuale e presente sugli impianti installati dopo giugno 1999.

LA SITUAZIONE E LE REGOLE IN EUROPA

Per ridurre il rischio che fossero mantenuti in funzione impianti con livelli di sicurezza inferiori a quelli garantiti dalla moderna regola dell’arte, come sta accadendo in Italia, la Commissione europea, al momento della emanazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, aveva pubblicato un’apposita “raccomandazione” con la quale invitava gli Stati membri, competenti per la legislazione di sicurezza degli impianti preesistenti all’entrata in vigore della direttiva, a promuovere un graduale adeguamento della sicurezza del proprio parco nazionale, indicando anche alcune aree di intervento prioritarie identificate poi con una norma tecnica emanata dal CEN, la EN 81-80 “Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”; poi tradotta in Italia dall’UNI (UNI EN 81-80:2004) e successivamente, revisionata, con la sigla UNI EN 81-80:2009.

Sono stati numerosi i Paesi membri dell’UE nei quali il legislatore nazionale ha dato concreta applicazione alla Raccomandazione 95/216/CE, tra cui il Belgio, la Francia, la Spagna, la Grecia e molti altri.

IL CASO ITALIANO

L’Italia ha emanato due diversi provvedimenti finalizzati al graduale e progressivo adeguamento del livello di sicurezza degli ascensori pre-1999: il DM 26 ottobre 2005 “Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16 CE” e il DM 23 luglio 2009 “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”. Il nostro Paese ha anche provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 2-2-2006, il testo della norma tecnica UNI EN 81-80, con un atto inusuale che ha contribuito a dare ampia pubblicità ad una normativa tecnica considerata rilevante per la sicurezza dei cittadini.

Per diversi motivi, nessuno dei due decreti sopra richiamati è oggi applicato e in vigore, per cui la decisione di operare interventi di miglioramento della sicurezza degli ascensori installati prima del giugno 1999 è rimessa alla valutazione e alla volontà dei singoli proprietari, anche se essendo la norma tecnica pubblicata in gazzetta ufficiale in caso di lavori sugli ascensori si impone l’obbligo di rispettarla e in caso di incidente le responsabilità, anche penali, gravano su tutti.

In proposito occorre sottolineare che il progressivo invecchiamento del parco ascensori italiano sta determinando un costante aumento degli incidenti: sia di quelli “minori” con danni limitati per le persone infortunate, come ampiamente documentato dalle statistiche fornite dalle compagnie assicurative che gestiscono polizze RC nel settore ascensoristico; sia degli incidenti gravi e di quelli mortali.

 Il provvedimento in esame in questi giorni è oggetto della polemica. Il Ministero per lo Sviluppo Economico, dopo aver coinvolto tutte le parti interessate inclusi i rappresentanti delle grandi proprietà immobiliari, Anaci e tutte le categorie interessate, ha elaborato, da diversi mesi, uno schema di regolamento da approvarsi tramite decreto del Presidente della Repubblica che modificherà il DPR 162/99, la legge quadro sugli ascensori in Italia. Tale provvedimento è necessario per recepire nel nostro ordinamento la nuova direttiva ascensori 2014/33/UE che, a partire dal 20 aprile 2016, doveva sostituire la vigente direttiva ascensori 95/16/CE. Oltre al recepimento della direttiva, il Ministero intende apportare al DPR 162/99 alcune modifiche di competenza nazionale, tra cui:

–  la riaffermazione della competenza delle Prefetture per il rilascio delle abilitazioni ai tecnici manutentori, aspetto fondamentale in quanto le relative commissioni prefettizie sono state soppresse e da oltre due anni non si tengono più sessioni di esame. Vi sono molte aziende che non possono assumere, perché i giovani che hanno formato non sono in grado di abilitarsi a seguito della sospensione delle sessioni di esame in prefettura ed in questo periodo di difficoltà nel mondo del lavoro è inaccettabile;

–  la modifica dell’art.15 del 162/99 relativo alla manutenzione, precisando che il manutentore deve stilare un piano di manutenzione per ciascun impianto, su misura, in funzione delle sue caratteristiche e condizioni d’uso;

–  modifiche minori agli articoli sulla messa in esercizio, verifiche e manovra di emergenza;

–  l’introduzione in questo nuovo provvedimento dell’art. 19-bis, rubricato “Adeguamento della sicurezza degli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162”.

Questa ultima modifica è quella che sanerebbe alcune criticità ancora presenti su molti degli ascensori obsoleti e non adeguati agli standard di sicurezza e che ha attirato l’attenzione dell’associazione Confedilizia che in un suo comunicato stampa ha lanciato l’allarme su una supposta “tassa sugli ascensori”, scatenando una campagna di disinformazione sui media.

Ad oggi il provvedimento è ancora fermo sui tavoli dei politici in quanto la polemica divampata ha fatto fermare tutto e l’Italia oltre che rischiare di essere in “infrazione” in quanto è stata superata la data limite del 20 aprile 2016 imposta dalla Comunità europea, ancora una volta si trova a non riuscire a risolvere il problema della sicurezza degli ascensori vecchi.

LE ARGOMENTAZIONI DI CONFEDILIZIA

Il fermo dell’iter procedurale della nuova norma è stato determinato principalmente dalla polemica sollevata su alcune testate giornalistiche sulla presunta “Tassa ascensori”.

Le motivazioni utilizzate da Confedilizia per attaccare il provvedimento del Governo sono essenzialmente queste:

–  gli ascensori sono già sottoposti per legge ad un sistema di controlli che ne garantiscono l’assoluta sicurezza, infatti, sono sottoposti a controlli di sicurezza ogni 6 mesi da parte dei manutentori, e ogni 2 anni da enti controllati dal ministero (Organismi Notificati e ASL/ARPA);

–  se sono necessari interventi per ripristinare la sicurezza, questi vengono prescritti dagli enti in occasione delle verifiche periodiche biennali;

–  in ultima istanza, se l’ascensore non è sicuro, il manutentore lo può/deve fermare, garantendo così la sicurezza degli utenti;

–  quindi, l’imposizione di nuovi controlli sarebbe un arbitrio del governo, si tratta di controlli e di interventi non necessari, la sicurezza è un pretesto per favorire le lobby degli ascensoristi e dei verificatori;

–  la conseguenza è che sui proprietari di immobili viene a gravare una nuova tassa, non di nome ma di fatto, che vanifica l’eliminazione della Tasi;

–  questi lavori non sono richiesti dall’Europa, non sono inseriti nella direttiva europea (vincolante) ma semmai solo in una raccomandazione (non vincolante).

LA REALTÀ DEI FATTI

Le argomentazioni di Confedilizia sono pretestuose e vediamo perché.

E’ vero, esiste l’obbligo dell’affidamento a ditta specializzata per la manutenzione che è eseguita non solo ogni sei mesi ma anche con intervalli minori e programmati in base allo stato e alle esigenze dell’impianto. Quindi questa notizia non è corretta. La cadenza semestrale a cui si fa riferimento riguarda uno degli obblighi di legge che deve svolgere il manutentore, e cioè provare i componenti di sicurezza e annotare l’esito delle prove sul libretto ogni sei mesi, ma questo non significa fare la manutenzione sull’impianto ogni sei mesi. Queste prove sono una delle cose che deve fare il manutentore durante la sua attività di manutenzione che può essere mensile, bimestrale o trimestrale, in funzione del programma di manutenzione previsto in base ai macchinari installati. Questo è un elemento addirittura migliorativo rispetto alle supposizioni fatte da Confedilizia… ma, non viene detto che la manutenzione su un componete obsoleto spesso è inefficace e può solo servire ad allungare di poco l’utilizzo, a controllare il suo stato, a fare piccole regolazioni che poi si perdono con l’uso. Se un pezzo è usurato la sola manutenzione non può ripristinare le condizioni iniziali di efficienza ed efficacia di un qualsiasi componente.

Le verifiche periodiche sono i controlli degli enti notificati sullo stato dell’impianto e sul funzionamento dei componenti di sicurezza ma sono eseguite dall’ingegnere dell’Ente notificato ogni due anni, quindi in questo lasso di tempo si possono generare situazioni di rischio se non vi è il controllo periodico della manutenzione e se i componenti sono obsoleti; quello che Confedilizia non dice e non fa comprendere ai cittadini è che senza un nuovo provvedimento, l’ingiunzione dell’ente notificato durante la sua visita BIENNALE controlla la rispondenza dell’impianto alle norme del periodo in cui è stato collaudato, quindi se un impianto è collaudato negli anni ‘60 l’ingegnere che fa la verifica biennale non è obbligato a fare annotazioni in merito al mancato adeguamento ai sistemi più moderni di sicurezza, come per esempio il livellamento elettronico al piano della cabina che evita il gradino o le fotocellule contro l’urto in chiusura delle porte automatiche o il collegamento telefonico in cabina (alcuni mesi fa 2 suore in un convento sono rimaste chiuse 3 giorni in ascensore senza la possibilità di comunicare con l’esterno).

Inoltre non esiste alcuna lobby o commistione tra aziende di manutenzione e enti notificati in quanto entrambi sono oggetto di incarico affidato dal proprietario dell’immobile che sceglie con attenzione le aziende a cui affidare queste attività e tra loro non deve intercorrere alcun legame, anzi l’ente notificato durante le verifiche biennali è controllore anche dell’operato del manutentore. Quindi quanto sostenuto da Confedilizia è tendenzioso e non vero e il proprietario dell’impianto può e deve vigilare sul fatto che non vi sia commistione tra la ditta di manutenzione e ente notificato ed ha poteri per evitare che questo accada.

L’altra anomalia che si è generata è quella in merito al fatto che il manutentore, che è l’unico che conosce bene lo stato dell’impianto, se invia un preventivo segnalando la necessità di sostituire un componente obsoleto, se questo non rientra nelle segnalazioni dell’ingegnere dell’ente notificato, non viene preso in considerazione.

E’ stata spostata l’importanza dell’opinione di chi conosce l’impianto perché lo controlla periodicamente a favore di chi seppur con parere autorevole, visita l’impianto ogni due anni e senza fare un controllo approfondito se non sui componenti di sicurezza.

Questa situazione ha generato una inversione di buone consuetudini diminuendo l’attenzione verso le segnalazioni del manutentore che conosce l’impianto a favore delle segnalazioni o prescrizioni dell’ente di controllo che seppur autorevoli e qualificate sono comunque fatte ogni due anni e, su una macchina di 30 anni è un periodo rilevante calcolando le corse ogni giorno di un ascensore.

Inoltre ad oggi durante le verifiche viene fotografato lo stato dei fatti e non vengono più proposte le soluzioni per risolvere i problemi dell’ascensore, e a questo si aggiunge, come spiegato, il fatto di non avere l’obbligo di verificare l’adeguamento alle nuove norme tecniche ma solo di verificare la rispondenza delle norme del periodo di installazione. Per questo motivo è stato inserito l’art. 19-bis nel provvedimento del Ministero e che Confedilizia ha contestato utilizzando alcuni organi di stampa e facendo una campagna contro il governo chiamando tassa ascensori, un piano di interventi di messa in sicurezza pluriennale solo di alcuni ascensori, quindi non tutti, e, che comunque prima o poi andranno comunque eseguiti in quanto si tratta di sostituzioni di componenti obsoleti e di rischi evidenti.

Tutto questo non ha nulla a che fare con la parola tassa sul cittadino, primo perché non è una tassa, poi perché non riguarda tutti gli ascensori e perché per quelli coinvolti (ascensori installati prima del luglio 1999) abbiamo certezza che molti hanno già eseguito buona parte dei lavori previsti, proprio grazie al buon senso di molti proprietari che comprendono che un componente di 30 anni non è più sicuro anche se manutenuto alla regola dell’arte. In ogni caso, la stragrande maggioranza dei lavori comporterà una spesa comunque contenuta e distribuita su più anni, da suddividere, ovviamente, tra i condomini dell’edificio, i quali potranno usufruire delle detrazioni Irpef previste dalla legislazione vigente (ad oggi, pari al 50% della spesa). Si tratterebbe, ovviamente, di interventi una tantum, niente di lontanamente avvicinabile ad una tassa.

Viene invece da riflettere se chi rappresenta le grandi proprietà immobiliari sia contrario a questo provvedimento per evitare loro di spendere in sicurezza.

L’anomalia è che allo stato attuale ogni impianto sarebbe sicuro rispetto ai requisiti di sicurezza richiesti all’epoca della sua installazione, quindi è una sicurezza relativa e non aggiornata ai canoni di sicurezza attuali; che invece il codice del consumo a tutela deo cittadini imporrebbe.

L’Europa non ha imposto questi interventi di adeguamento non perché non li ritenga indispensabili, ma perché la loro imposizione non rientra tra i poteri che i Trattati assegnano alle Istituzioni europee (gli impianti preesistenti sono di competenza degli Stati membri, gli impianti marcati CE sono di competenza europea); per tale motivo, la Commissione Europea ha emanato un’apposita raccomandazione, nel lontano 1995, invitando gli Stati membri ad “innalzare il livello di sicurezza degli impianti preesistenti”.

CONCLUSIONI

L’Italia è la nazione europea con il parco ascensori più numeroso, e con la quota più elevata di impianti vecchi, eppure è l’unica a non aver ancora recepito la Raccomandazione europea che richiede interventi di adeguamento della sicurezza del parco ascensori esistente. Negli ultimi anni si è registrato un aumento crescente delle cause civili per risarcimento danni legate alla vetustà degli impianti: la prima causa di incidente è l’inciampo nel gradino che si forma tra pavimento dell’ascensore e piano di sbarco e le compagnie di assicurazione hanno registrato un conseguente forte aumento degli indennizzi liquidati per gli infortuni di questo tipo. L’ultimo episodio di cui siamo venuti a conoscenza riguarda l’indennizzo di oltre 33 mila euro riconosciuti dal Tribunale di L’Aquila ad una signora infortunata a seguito della caduta mentre entrava nell’ascensore condominiale, con condanna del condominio quale custode dell’impianto ai sensi dell’art. 2015 c.c. (sentenza pronunciata il 27/10/2015, causa 362/2010); ma sono centinaia le cause di questo tipo in tutti i tribunali italiani ed i costi sociali degli infortuni (in primis a carico del servizio sanitario nazionale) sono di difficile quantificazione ma assai elevati.

Il provvedimento all’esame del MiSE è un atto dovuto a tutela della salute e sicurezza dei cittadini, con risvolti positivi anche per la riduzione dei costi sociali, a carico dell’intera collettività, derivante dall’implementazione degli interventi di adeguamento e dalla conseguente riduzione di incidenti ed infortuni ed oggi non è stato ancora ratificato proprio in virtù di questa polemica e l’Italia è già in infrazione comunitaria visto che andava fatto entro aprile 2016.

Conoscere quale sia lo stato delle cose, quindi capire cosa è installato sul nostro impianto quello che viene fatto e quali sono le opportunità delle nuove tecnologie anche in base alle nuove aspettative di qualità di prodotto che tutti ci immaginiamo è un diritto ed è comunque opportuno fare un attenta analisi per capire se ci sono dei rischi non rilevati per le motivazioni sopra descritte.

I SUGGERIMENTI AI PROPRIETARI

A salvaguardia della sicurezza degli utenti degli ascensori nonché dei lavoratori che effettuano la manutenzione, ANACAM suggerisce a tutti i proprietari di ascensori installati prima dell’entrata in vigore della direttiva 95/16/CE di valutare attentamente, insieme al manutentore dell’impianto, tutti i possibili fattori di rischio che potrebbero rivelarsi causa di incidenti durante l’utilizzo dell’impianto o durante le operazioni di manutenzione, programmando per tempo e facendo eseguire gli interventi necessari per eliminare o almeno ridurre i rischi. Ciò anche allo scopo di cautelarsi a fronte di eventuali responsabilità cui il proprietario stesso può essere chiamato a rispondere, in sede civile ed anche penale, in caso di incidenti e infortuni sugli ascensori.

ANACAM ha individuato una serie di rischi specifici che sono quelli maggiormente associati ad episodi di incidenti più o meno gravi verificatisi in Italia nel corso degli ultimi anni e i conseguenti interventi di adeguamento per prevenirli:

–  Installazione di un combinatore vocale bidirezionale collegato ad un centro di soccorso: ciò copre il rischio che persone intrappolate in cabina non vengano soccorse nel tempo più breve e nel modo migliore.

–  Installazione di un sistema di livellazione precisa al piano, per evitare che gli utenti inciampino nell’entrare o uscire da una cabina non ben livellata al piano.

–  Installazione di dispositivi (barriere optoelettroniche) a protezione delle persone durante la chiusura di porte automatiche installate prima dell’entrata in vigore delle norme della serie EN 81.

–  Installazione di porte di cabina sulle cabine che ne siano attualmente ancora prive.

–  Adeguamento degli ascensori idraulici in modo da portarne il livello di sicurezza allo stesso conseguito sugli elettrici già col DM 587/1987 (secondo le specifiche indicazioni dell’allegato NA alle UNI EN 81-80).

–  Adeguamento della illuminazione del locale macchine.

–  Adeguamento della illuminazione normale della cabina e installazione di una luce di emergenza in cabina (quest’azione potrebbe introdurre sistemi di illuminazione a basso consumo che ridurrebbero sensibilmente l’intero consumo energetico dell’ascensore).


di Michele Mazzarda (Presidente Nazionale ANACAM) © Riproduzione riservata