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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

ascensore rumoroso

Ascensore troppo rumoroso anche nelle ore notturne

A salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni sonore, il Condominio deve contenere l'impatto acustico


Il problema è la salute di una condomina, disturbata, anche in ore notturne, da un ascensore troppo rumoroso, ovvero le cui emissioni sonore superano la soglia della normale tollerabilità. Per questo la condomina conviene in giudizio il Condominio.

In primo grado, il Tribunale da ragione alla ricorrente, condannando il Condominio all'esecuzione di lavori diretti a contenere la rumorosità dell'impianto dell'ascensore e al risarcimento dei danni.

La Corte di appello ribalta la pronuncia, ritenendo non direttamente applicabili alla fattispecie i criteri fissati dalle norme contenute nel DPCM del 14.11.97 e nel DPCM del 05.12.97 e nel contempo, pur assumendo quale parametro comparativo il livello di rumorosità massima fissato nel secondo dei suddetti decreti, ha escluso la sussistenza in concreto dell'intollerabilità dei rumori prodotti dall'impianto, segnatamente nelle fasi di apertura e chiusura delle porte e nelle ore notturne. La condomina promuove ricorso per Cassazione.

Con la Sentenza n. 26898/2011-, la Suprema Corte accoglie il ricorso. La ricorrente lamenta che il giudice di appello, pur avendo dato atto, sulla scorta degli accertamenti tecnici compiuti, che il livello di rumorosità, misurato secondo i criteri tecnici fissati dalla citata recente normativa per i nuovi impianti, superava i limiti di accettabilità, ha ritenuto tali norme non direttamente applicabili alla controversia, in quanto sopravvenute alla costruzione del fabbricato e all'installazione dell'ascensore e ha tuttavia concluso che il superamento minimo della soglia fissata nel secondo dei sopra citati decreti, non fosse di per sé sufficiente a integrare l'intollerabilità dei rumori lamentati, anche in considerazione delle circostanze che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno, e che la condomina era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori e avrebbe dovuto valutare, all'epoca dell'acquisto dell'appartamento, le condizioni acustiche dell'impianto e delle mura dell'immobile.

Ma la Corte ha precisato che i limiti normativi di rumorosità da osservarsi nella costruzioni degli impianti di ascensore, ancorché sopravvenuti alla realizzazione dell'edificio e alla installazione dell'ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l'impatto acustico nell'ambito di ambienti circoscritti, quali i fabbricati condominiali, a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali obiettivi parametri, ai fini del giudizio di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all'attualità.