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La Normativa e il Condominio

Il Tribunale di Udine detta i criteri per la redazione del bilancio condominiale

Tribunaledi Udine, sentenza 19 agosto 2019 n.1014


In questa interessante pronuncia il Tribunale di Udine assume una posizione sui criteri di redazione del bilancio condominiale, non coincidente con l’indirizzo interpretativo del Tribunale di Roma espresso anche con la sentenza qui di seguito commentata.

Ed anzi il Giudice friulano, dichiarandosi a conoscenza dell’indirizzo del Tribunale di Roma, se ne discosta espressamente.

Il Tribunale di Udine, partendo dall’analisi dell’art.1130 bis cod.civ., sostiene in primo luogo che non si debba parlare di bilancio, bensì esattamente di rendiconto.

Il bilancio attiene infatti alla gestione delle società, mentre il rendiconto è assimilabile a quello del mandatario, dell’erede beneficiato, del tutore ed altri affini. Il rendiconto, inoltre, è composto secondo l’art.1130 bis cod.civ. da tre documenti: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa di gestione, con la conseguenza che sarebbe più opportuno parlare di “fascicolodirendicontazione” e, soprattutto, sarebbe opportuno improntarlo ad un criterio misto, sia di cassa che di competenza.

Il registro di contabilità deve essere certamente improntato al solo criterio di cassa; la situazione patrimoniale (rendiconto generale) deve essere invece redatta secondo il criterio di competenza, in quanto fra le “attività” devono essere indicati i crediti verso i condòmini o i fornitori e le disponibilità liquide, mentre fra le “passività” dovranno essere indicati i debiti verso i condòmini, verso i terzi, i fondi accantonati e le riserve.

Se la situazione patrimoniale fosse invece redatta secondo il criterio di cassa sarebbe mera duplicazione del conto entrate/uscite.

D’altronde l’utilizzo del criterio di competenza non esclude elaborazioni di cassa, ed anzi la impone, dovendosi includere i costi di gestione e la rispettiva relatività di esercizio. In sostanza lo stato patrimoniale, secondo la Sentenza in commento, “affinchè possa raccontare fedelmente la realtà delle variazioni finanziarie negative o positive di incidenza sui debiti e sui crediti, non può che essere redatto secondo il criterio di competenza”.

Aggiunge il Tribunale che l’attuale quadro normativo impone maggiore precisione nella redazione del rendiconto e pertanto questo documento deve essere intellegibile, ossia idoneo a rendere comprensibili le voci di entrate e uscite, l’entità e le causali degli esborsi, al fine di consentire un controllo sulla regolarità della gestione.

Se così non fosse, il rendiconto che non fosse accompagnato da una sintetica nota esplicativa lederebbe il diritto di ciascun condòmino di essere informato, riflettendosi anche sulla regolare formazione della volontà assembleare. La regola dettata dall’art.1130 bis cod.civ. definisce in modo specifico le modalità di compilazione e il contenuto minimo degli atti contabili, criteri cui si deve conformare la redazione di tutti i provvedimenti negoziali adottati dall’assemblea per approvare e rendere esecutivi i rendiconti.

E infine il bilancio (rectius, il “fascicolo di rendicontazione”) deve essere rispettoso dei principi di verità e intelligibilità, in modo da fornire ai partecipanti un efficace quadro prospettico della gestione dei beni e dei servizi, e deve rispettare i principi di chiarezza e completezza, esponendo con semplicità tutte le voci che compongono il rendiconto al fine di consentirne l’immediata verifica.



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