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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Legittimazione attiva o passiva

Nelle cause che non esorbitano le attribuzioni dell'amministratore non occorre l'autorizzazione dell'assemblea

Cassazione Sent. 15-1-2019 n. 853


La Corte di Cassazione conferma, con la sentenza in commento, il proprio orientamento in punto di legittimazione attiva o passiva dell’amministratore, nelle cause rispettivamente intese ad attuare o a difendere una delibera dell’assemblea.

Nella specie, il giudizio portato all’attenzione del Supremo Collegio riguardava la legittimazione dell’amministratore a resistere in sede di impugnazione della delibera.

L'articolo 1131 c.c. comma 2 afferma che l’amministratore puo' essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. Nel ricostruire la portata di questa disposizione, Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451, richiamandosi a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, n. 18331, circa la regola della necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore, ha precisato come tale autorizzazione o ratifica occorra soltanto per le cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell'articolo 1131 c.c., commi 2 e 3, sicché essa non necessita, sussistendo al riguardo autonoma ed incondizionata legittimazione dell’amministratore, per i giudizi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di una deliberazione assembleare o la resistenza all’impugnazione di una delibera proposta da un condomino (vedi anche Cass., 25 ottobre 2010, n. 21841). Cio' significa che per questo giudizio non occorre che l’amministratore si munisca di autorizzazione dell'assemblea per resistere nella lite, ne' che l'assemblea dia mandato all’amministratore per conferire la procura "ad litem" al difensore, che, quindi, lo stesso amministratore ha il potere di nominare. L’amministratore di un condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che non esorbitano dalle sue attribuzioni, agli effetti dell'articolo 1131 c.c., commi 2 e 3 (quale, nella specie, la resistenza all’impugnazione di una delibera proposta da un condomino), non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, sicché un'eventuale delibera sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall’amministratore (cfr. Cass. 25 maggio 2016, n. 10865Cass. 3 dicembre 1999, n. 13504Cass. 26 novembre 2004, n. 22294).


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata