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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

diniego di comunicare i dati illeggimito

E' illegittimo il diniego di fornire al condòmino i recapiti degli altri condòmini.

Tribunale di Roma - Sent.7192/2018


La vicenda trae origine dalla richiesta formulata in assemblea da un condòmino di poter avere i recapiti degli altri condòmini facenti parte della compagine.

L’assemblea riteneva però di respingere tale richiesta, ritenendo che i recapiti richiesti fossero da considerarsi “dati sensibili”.

Il condòmino pertanto impugnava la delibera di diniego per essere nulla siccome posta in violazione della legge.

In particolare, come è noto, l’art.1129 cod.civ. stabilisce il diritto del  condòmino alla consultazione ed estrazione di copia dell’intera documentazione condominiale imponendo all’amministratore di specificare “il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata."

Il giudice adito è intervenuto specificando che la giustificazione al diniego è "infondata e pretestuosa non potendosi qualificare il recapito fornito da un soggetto nell’ambito di un rapporto giuridico un dato sensibile e per questo non ostensibile, tanto meno nei confronti di chi partecipa a tali rapporti e tanto meno con riferimento ai rapporti che si stabiliscono nell’ambito della comunità condominiale".

Per questi motivi è stata accolta l’istanza di parte attrice.

Seppure la domanda giudiziale sia stata avanzata in corso di vigenza del D.Lgs.196/2003, la sostanza non cambia alla luce delle recentissime novità normative in tema di “dati particolari” portata dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Regolamento UE 679/2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018).

La previgente categoria di “dati sensibili” (dati relativi alle condizioni personali, razziali ideologiche o religiose della persona) è stata assorbita nella categoria dei “dati particolari”, di portata simile anche se più ampia.

Tali dati, che vanno protetti con particolari precauzioni, non rientrano tuttavia nei dati richiesti dal condòmino nella vicenda che ci occupa.

D’altronde il recapito postale del condòmino è un dato essenziale per consentire al singolo come all’amministratore gli adempimenti di cui all’art.66 d.a.c.c. e deve essere certamente indicato nel registro anagrafico di cui all’art.1130 co. 1n.6) cod.civ. che deve infatti contenere: "generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare", (art. 1130 co. 1 n. 6) .


Centro Studi Provinciale ANACI Roma © Riproduzione riservata
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