Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
E' insanabilmente nulla la delibera di nomina dell'amministratore non corredata dall'indicazione analitica del compenso
Tribunale di Roma - Sent.7192/2018
La stessa Sentenza del Tribunale di Roma affronta anche un altro dei capi di impugnazione delle delibere oggetto di causa, relativamente alla lamentata omissione, nel verbale, dell’indicazione del compenso per l’attività di amministrazione.
L’attore impugnante aveva infatti lamentato l’invalidità della delibera assembleare per mancata determinazione del compenso dell’amministratore medesimo, e aveva altresì ritenuto censurabili di nullità, per derivazione, i successivi deliberati che avevano confermato l’amministratore nella sua carica e lo avevano anche autorizzato a stare in giudizio.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, sosteneva che una successiva delibera dell’assemblea avesse sanato il vizio, confermando nella carica l’amministratore e deliberandone il compenso, dichiarando espressamente la propria volontà di sanare i precedenti atti riguardanti la nomina.
Il Tribunale ha ritenuto di non condividere la deduzione formulata dal Condominio convenuto: il disposto della norma dell’art.1129 cod.civ. prevede la radicale nullità della delibera di nomina dell’amministratore in assenza di analitica indicazione, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, dell’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Ritiene pertanto il Tribunale che “per coerenza logica e sistematica debbono trovare applicazione le norme sulla nullità del contratto, a cui pacificamente la delibera in quanto manifestazione di volontà soggiace, tra cui quella dell’art.1423 cod.civ., che esclude la convalida del negozio nullo se non diversamente disposto dalla legge. Ne discende l’inapplicabilità del principio invocato dalla parte circa la possibilità di sanatoria delle delibere condominiali affette da vizi di illegittimità che può estendersi solo alle delibere annullabili, non già a quelle nulle”.
Tale statuizione riconduce quindi ad una lettura assai rigorosa delle norme in tema di nomina (o conferma) dell’amministratore, soprattutto per quanto concerne il rispetto formale delle disposizioni sui requisiti di validità del contratto con l’amministratore (per un precedente analogo vedasi anche Trib.Milano 5 aprile 2016 n.4294).