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Anticipazioni dell'amministratore e riconoscimento di debito da parte del Condominio

Corte di Cassazione Sent.12-04-2018 n.9097


Interessante pronuncia della Corte di Cassazione, che stabilisce la possibilità di recupero delle anticipazioni operate dall’amministratore uscente anche in presenza di un riconoscimento proveniente dal Condominio.

Per indirizzo ormai consolidato (fra la molte vedasi Cass.10153/2011 e 14197/2011) le anticipazioni dell’amministratore devono essere specificamente approvate dall’assemblea. In difetto l’amministratore che intenda recuperare i propri esborsi sostenuti nell’interesse e per conto del Condominio amministrato dovrà dimostrare puntualmente che le somme richieste sono state spese con denaro proprio per sostenere debiti del Condominio.

La pronuncia in rassegna, tuttavia, apre lo spiraglio ad altra soluzione.      
La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale di un ex amministratore, il quale, avendo operato anticipazioni, aveva ottenuto in sede di passaggio delle consegne la dichiarazione dell’amministratore subentrante di riconoscimento del credito e per di più aveva ottenuto alcuni acconti, senza peraltro che l’assemblea avesse autorizzato alcunché.

In primo grado la domanda dell’ex amministratore veniva accolta e il Condominio veniva condannato al pagamento. L’appello proposto dal Condominio veniva rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Condominio sulla base di un duplice rilievo.

Il primo è che in atti vi era una situazione contabile complessiva del Condominio, sottoscritta dal nuovo amministratore e recante anche il credito per anticipazioni sostenute da quello uscente.

Il secondo rilievo è che il nuovo amministratore aveva eseguito, senza alcuna contestazione da parte del Condominio, il versamento di acconti in favore dell’amministratore uscente.

Rileva la Corte che il riconoscimento di debito non richiede formule sacramentali o esplicite, bastando anche un’implicita manifestazione di consapevolezza dell’esistenza del debito che assuma il carattere della volontarietà (Cass.13353/2002).

Rileva altresì che il comportamento dei condòmini, versamento delle somme in acconto non può che qualificarsi quale implicita ratifica dell’operato del nuovo amministratore che aveva in precedenza sottoscritto il riconoscimento.

Ne conclude il Collegio che avrebbe dovuto il Condominio dimostrare l’inesistenza del debito, secondo il regime probatorio stabilito dall’art.1988 cod.civ.
Centro Studi Provinciale ANACI Roma © Riproduzione riservata
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