Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Sulla legittimazione attiva e passiva dell'amministratore nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà.
Riporto in massima di due pronunce, rispettivamente in tema di legittimazione attiva e in tema di legittimazione passiva dell'amministratore, ove sembra tornarsi al tradizionale indirizzo che vuole una legittimazione attiva dell'amministratore subordinata all'autorizzazione dei condòmini ove essa e
Cassazione II, 8 gennaio 2015 n. 40
In tema di condominio negli edifici, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131 comma 1, cod. civ. adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 cod. civ. Conformi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 6 febbraio 2009, n. 3044; Cassazione civile, Sez. II, sentenza 3 aprile 2003, n. 5147.
Si tratta dell’espressione dell’indirizzo tradizionale che sottopone la legittimazione attiva dell’amministratore alla autorizzazione assembleare per intraprendere le cause che abbiano ad oggetto l’accertamento della proprietà condominiale nel senso delineato nella pronuncia, si contro singoli condòmini che contro i terzi.
Cassazione II, dicembre 2014 n.25634
In tema di condominio negli edifici, la legittimazione passiva dell'amministratore, prevista dall'art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale, e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini.
A favore di questa interpretazione militano: I) un argomento letterale, tenuto conto che per il chiaro disposto dell'art. 1131 in base al quale l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, appare arbitrario escludere tale legittimazione nel caso in cui un condomino (o un terzo) rivendichi la proprietà esclusiva di parti dell'edificio che in base all'art. 1117 cod. civ., dovrebbero essere comuni; II) la stessa "ratio" della citata norma la quale va individuata nella esigenza di rendere più agevole ai condomini (o ai terzi) la instaurazione di giudizi aventi ad oggetto le parti comuni dell'edificio, considerando legittimato passivo l'amministratore, senza la necessità di chiamare in causa i singoli condomini.
Il medesimo principio è stato espresso anche da Cassazione Sez. II, sentenza 17 dicembre 2013, n. 28141.
Dunque la Cassazione ritiene con questa pronuncia che la legittimazione passiva dell’amministratore non abbia limiti costituiti dalla necessità di una delibera autorizzativa, ma sia generale ed estesa ad ogni interesse condominiale.