Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Al di fuori dei poteri di cui all'art.1130 cc. rimane obbligatorio il passaggio assembleare
Sentenza della Cassazione: respinto il ricorso senza autorizzazione dell'assemblea
Con l'ordinanza n. 25877 della fine del 21 dicembre 2010la Suprema Corte "assegna il termine di giorni novanta dalla comunicazione di questa ordinanza ... per la produzione dell'autorizzazione all'amministratore, da parte dell'assemblea del condominio dell'edificio sito in via …., a costituirsi nel giudizio di legittimita' e a proporre ricorso incidentale."
e con sentenza n.2179 del 31 gennaio 2011:
"E' stato precisato che le decisioni menzionate esulano da quelle per le quali l'amministratore e' autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1. Tale norma, insegnano le Sezioni Unite, conferisce una rappresentanza di diritto all'amministratore, il quale e' legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonche a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., quando si tratta:
a) di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio;
b) di disciplinare l'uso delle cose comuni, cosi' da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;
c) compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;
d) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea."
La mancanza di tale autorizzazione cagiona, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalso, l'inammissibilita' del ricorso. Non v'e' luogo per la concessione di termine ex art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione, atteso che la questione e' stata rilevata d'ufficio alla precedente udienza e quella odierna si e' tenuta ben dopo la pubblicazione delle sentenze delle Sezioni Unite n. 18331 e 18332 del 6 agosto 2010
Ex art. 334 II capoverso , la declaratoria di inammissibilita' dell'impugnazione cagiona la perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo proposto dal Tizio