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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

riconferma amministratore

MAGGIORANZA SEMPLICE PER LA RICONFERMA DELL'AMMINISTRATORE

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SULLA MAGGIORANZA PER RICONFERMA DELL'AMMINISTRATORE


La recente sentenza 10701/09 della V sezione civile del Tribunale di Roma stabilisce che per la conferma dell‘amministratore in carica e sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ).


Si riporta di seguito il testo della Sentenza:


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IL Giudice Unico Dott. Maurizio Fausti ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 11331/2005 del RG.degli affari contenziosi e vertente
TRA

Prete Kendrick Anthony, erede di Prete Giambattista -ricorrente-

Elett.te dom.to in Roma Via Camesena ,46, ,presso lo studio dell'Avv. Francesco
Mirenzi che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

E

Condominio di Via Priscilla, 128, in Roma - resistente -
Elett.te dom.to in Roma , Via Pompeo Neri,32, presso lo studio dell'Aw. Sergio
Boldrini che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso passivo;

Oggetto: impugnazione di deIibera assembleare

CONCLUSIONI

All‘udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2009 le parti
concludevano come da verbale di udienza .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato Giambattista Prete, proprietario
dell‘appartamento sito in Roma Via di Priscilla, 128, Scala A-int.7, conveniva in
giudizio quest‘ultimo Condominio per impugnare la deliberazione assunta al
punto 3 dell'o.d.g. dell‘assemblea condominiale del 13.01.005 relativa alla
nomina dell‘amministratore.
Assumeva infatti il ricorrente che la delibera in questione era stata adottata
senza la necessaria maggioranza prevista dall‘art.1136 IV comma c.c.
Si costituiva il Condominio convenuto eccependo che la questione non aveva
rilevanza sostanziale , in quanto era stata confermato l‘amministratore uscente
che comunque sarebbe rimasto in carica in prorogatio e chiedendo il rigetto del
perché infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio decedeva il ricorrente ed, a seguito di interruzione del
processo, il giudizio venivi riassunto dall‘erede del de cuius.
Esaurita l'istruttoria, depositati documenti, la causa veniva trattenuta in
decisione, con i termini di legge, all‘udienza del 19.02.2009 .

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, va respinta.
Nel merito, allo stato, va infatti osservato che il thema decidendum concerne la
nomina dell'‘amministratore del Condominio convenuto in carica , deliberata in
seconda convocazione con la maggioranza semplice e non con quella qualificata
di cui all'art.1136 IV comma c.c. che prevede la necessita della maggioranza
speciale per le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell‘amministratore .
Invece nella fattispecie trattasi di rielezione dello stesso amministratore nella
carica precedentemente ricoperta.
Conseguentemente la specie di causa va correttamente inquadrata nella
disciplina prevista dall‘art: 1135 cc. il quale stabilisce che l‘assemblea dei
condomini provvede alla conferma dell‘amministratore, disponendo
maggioranze differenti per le due ipotesi.
Ne deriva che per la sola conferma dell‘amministratore in carica appare
sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. (
un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore
dell'edificio ) cosi come risulta effettivamente deliberato nell‘assemblea
impugnata.
Invero, la conferma dell‘amministratore in carica e fattispecie ben diversa da
quella della nomina e della revoca in quanto e rielezione dello stesso nella
carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione e sufficiente la
maggioranza prevista dal III° comma dell‘art. 1136 c.c.
Per tali motivi, allo stato, il ricorso risulta infondato e, come tale, va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
nel merito, rigetta il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ; e, per
l'effetto, condanna Kendrick Anthony Prete ,nella qualita di erede di
Giambattista Prete , al pagamento in favore del Condominio di Via Priscilla
n. 128, in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese
del giudizio che si liquidano nella misura di euro = 500,00= per diritti e di euro
=700,00= per onorari oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Cosi deciso , Roma 15 maggio 2009 Il Giudice Unico
DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 15/5/2009


Carlo Parodi


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