TABELLE MILLESIMALI
Centro Studi di Roma
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allaccio impianti
Allaccio agli impianti idrico e fognario
E' obbligato il Condominio a concedere l'allaccio agli impianti idrico e fognario al proprietario di un magazzino C/2, da sempre sprovvisto di tali allacci?
L'allaccio dell'unità immobiliare in questione agli impianti condominiali preesistenti deve ritenersi consentito ai sensi del disposto dell'art.1102 cod.civ..
A ciò non è di ostacolo l'originaria mancanza di tali allacci, nè il nuovo allaccio comporta l'alterazione della destinazione degli impianti al servizio condominiale.
Al riguardo si segnala la seguente pronuncia, che si ritiene perfettamente adatta alla fattispecie in esame:
'In tema di condominio, l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per sè una modifica della stessa, perchè una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze. E' pertanto onere del condominio, che ne voglia negare l'autorizzazione, dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza incide nella funzionalità dell'impianto, non potendo opporsi che il divieto all'allaccio sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare. (Nella specie è stata annullata la delibera assembleare con cui il condominio aveva negato a un condomino l'autorizzazione ad allacciare il proprio immobile, destinato a magazzino, alla rete idrica, fognante e citotelefonica)' (Cass.17-10-2007 n.21832).