SCALE CONDOMINIO
Centro Studi di Roma
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utilizzo bene comune
Nuova porta di accesso sulla scala condominiale, ci vuole il consenso assembleare?
In un condominio composto di due scale un condòmino intende dividere il proprio appartamento in due unità distinte e quindi vorrebbe aprire una nuova porta di accesso sulla scala.
Il Regolamento contrattuale stabilisce che il condomino che intende eseguire modifiche alle cose comuni deve darne comunicazione scritta all'amministratore e deve ottenere il consenso del Condominio.
Si chiede di sapere se il consenso deve essere espresso dai condomini della sola scala interessata dall'intervento ovvero da tutti, e con quali maggioranze, dato che il Regolamento non ne fa menzione.
In linea generale l'apertura di una porta di accesso all'appartamento sul pianerottolo condominiale è una attività consentita in quanto pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza come espressione del diritto di utilizzo e modificazione del bene comune stabilito dall'art.1102 cod.civ.
Poichè, altrettanto pacificamente, l'art.1102 costituisce norma derogabile dai Regolamenti condominiali, è ben possibile che il Regolamento contrattuale subordini l'apertura della nuova porta al consenso assembleare.
Nella fattispecie proposta nel quesito, essendo il condominio composto di due scale sarà sufficiente che il consenso venga prestato dai soli appartenenti alla scala interessata.
L'apertura di nuova porta infatti consiste nella modificazione del vano scala, che è un bene in condominio parziale fra gli appartenenti a quella parte dell'edificio.
Quanto alla maggioranza necessaria, non richiedendo il Regolamento una maggioranza particolare, basterà la maggioranza ordinaria ex art.1136 co.3 cod.civ., rapportata ovviamente ai soli aventi diritto al voto nella delibera.
Ufficio legale Anaci Roma
Avv. Carlo Patti