REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Centro Studi di Roma
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Regolamento - indennità di mora
Il Regolamento di un Condominio stabilisce che "In caso di morosità oltre gli interessi legali sarà applicata all'assegnatario una sanzione pecuniaria, a titolo di penale convenzionale, pari all'1% della somma dovuta per ogni mese di ritardo nei pagamenti.
Si chiede di sapere se tale disposizione sia legittima.
Innanzitutto bisogna distinguere la fattispecie di cui sopra dall'ipotesi di sanzione pecuniaria per le violazioni del Regolamento, prevista dall'art.70 delle disposizioni di attuazione al Cod.Civ..
In questo caso la sanzione pecuniaria non può essere superiore alle L.100 (oggi € 0,05), e tale misura non è derogabile dal Regolamento se non verso una misura minore (arg.ex art.72 disp.att.cod.civ.).
La fattispecie proposta in quesito è invece differente e riguarda le ipotesi di previsione in Regolamento di somme aggiuntive a quelle dovute dal condomino, per il caso che questo ritardi nel pagamento delle quote.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale maggioritario tale previsione è perfettamente legittima, rientrando nelle disponibilità negoziale riconosciuta ai condomini in sede di approvazione del Regolamento.
L'indennità di mora disposta da un Regolamento condominiale in caso di ritardato pagamento dei contributi condominiali non ha natura di clausola penale (artt.1382 e ss. Cod.civ.) e quindi non può essere ridotta per via giudiziale (Cass.5977/1992). Conforme la pronuncia del Tribunale di Napoli 4-2-1998 n.990.
Neanche sembra che tale previsione del Regolamento sia contraria alle disposizioni della L.108/96 sulla misura dei tassi usurari, poiché di regola la legge non si applica alle pattuizioni precedenti alla legge stessa (Cass.4380/2003 in riferimento alla sent.Corte Costituzionale 29/2002).