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Domande frequenti sul condomini

CONDOMINIO PARTI COMUNI

Centro Studi di Roma

bed and breakfast in condominio

BED & BREAKFAST

Il Regolamento condominiale vieta di destinare gli appartamenti a "pensione". Una condòmina ha invece aperto un "bed & breakfast". E' legittima tale condotta?

Occorre premettere che non è stata specificata la natura del Regolamento allegato al quesito, ed in particolare se esso sia di formazione assembleare ovvero se sia contrattuale.

I divieti di destinazione delle unità immobiliari possono essere contenuti unicamente in Regolamenti di tipo contrattuale: il peso imposto su ciascuna unità immobiliare, limitativo della libera disponibilità dell'immobile necessita infatti dell'accordo unanime di tutti i condomini.

Un simile divieto contenuto in un Regolamento assembleare e comunque non approvato all'unanimità, non sarebbe opponibile ai condòmini.

Supponendo che il Regolamento in esame sia contrattuale, deve porsi in evidenza che il divieto di adibire l'unità immobiliare in condominio a "pensione", "locanda" o simili trova fondamento nell'esigenza di evitare utilizzi contrastanti con la tranquillità e sicurezza dei condòmini.

Tali attività ricettive comportano infatti l'affluenza di un numero variabile e imprecisato di persone, spesso di alterna estrazione, che transitano nelle parti comuni, utilizzano gli impianti, entrano ed escono di continuo dal Condominio.

Non a caso il divieto di tale destinazione è posto dai Regolamenti accanto al divieto di utilizzi analoghi, altrettanto idonei a generare disturbo (come, nel nostro caso, "circoli", "ritrovi", "lavorazione o attività notturne").

L'attività di bed & breakfast rientra, ad avviso dello scrivente, con termine esotico ma inequivoco, fra le attività ricettive che possono contrastare con la disposizione del Regolamento condominiale che vieta la locanda, la pensione, l'albergo, l'affittacamere, ecc.

Sembra dunque potersi rispondere che la condotta riferita in quesito sia idonea a violare il divieto posto dal Regolamento condominiale.

L'amministratore potrà senz'altro esperire un'azione volta a far valere il divieto regolamentare con la conseguente condanna della controparte alla cessazione immediata dell'attività.