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Iscrizione Associato

Amministratore Condominio Roma

La nostra Associazione, come è noto, è rivolta a coloro che operano professionalmente nel campo dell'amministrazione condominiale e immobiliare e a coloro che stanno iniziando la professione.

L'Associazione supporta gli associati con una attività culturale rivolta al continuo aggiornamento professionale (consulenze presso la sede, rivista Dossier Condominio, convegni, corsi di primo e secondo livello, master, oltre alla copertura assicurativa per rischi professionali e tutela legale).

Per poter effettuare l'iscrizione con la qualifica di associato effettivo occorre:

  • sostenere un colloquio/esame con il nostro Presidente, presso la nostra sede di Roma Via A. Salandra 1/a (Via XX Settembre) previo appuntamento, portando i seguenti documenti:
    1. documento d'identità;
    2. casellario giudiziale in originale;
    3. carichi pendenti;
    4. diploma di scuola media superiore;
    5. certificato di attribuzione della partita IVA;
    6. per le sole società: atto costitutivo e visura camerale
    7. fotocopia di verbale di nomina di un condominio di almeno un bilancio già chiuso e approvato.

L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e si riferisce all'anno solare. Esiste anche la possibilità di effettuare l'iscrizione senza Partita IVA per i primi tre anni (in questo caso la quota associativa annuale è la metà).
L'accettazione dell'iscrizione è comunque legata al colloquio con il Presidente.

Per informazioni: segreteria@anaciroma.it


Anaci Roma Service è in grado di fornire agli Associati il supporto operativo necessario alla acquisizione di tale ultima documentazione personale.

Il servizio è sospeso fino al termine dello stato di emergenza.


Estratto del c.c. ART. 71 BIS

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Estratto della legge 4/2013

Art. 7
Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito
necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.

 

Art. 8
Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto

all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

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